Il versamento dell'I.C.I. deve essere effettuato in due rate: - il 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente, entro il 16 giugno; - il saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno in corso (calcolato sulla base dell'aliquota e della detrazione dell'anno medesimo, entro il 16 dicembre. Il contribuente, se vuole, può versare entro il termine previsto per l'acconto, in unica soluzione, l'imposta dovuta per l'intero anno. L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento su bollettino di conto corrente postale n. 12573051 intestato a "Comune di Acquasparta - I.C.I. presso tutti gli uffici postali oppure con modello di versamento F24 utilizzando i seguenti codici: CODICE COMUNE: A045 - ABITAZIONE PRINCIPALE: 3901 - AREE FABBRICABILI: 3903 - ALTRI FABBRICATI: 3904. Dovunque si paghi, il modulo di versamento è identico ed è distribuito gratuitamente. Se il contribuente possiede più immobili situati nello stesso Comune, deve effettuare un unico versamento. Se gli immobili sono situati in Comuni diversi, deve effettuare un versamento per ogni Comune. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché, con comunicazione da rendere all'Ufficio I.C.I. del Comune entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento, sia individuato l'immobile cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari. In caso di pagamento tardivo, il contribuente può avvalersi del cosiddetto ravvedimento operoso, secondo quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs 472 del 18/12/1997 e s.m.i.
In tal caso, la sanzione amministrativa "ordinaria" è ridotta:
a) a 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
b) a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno durante il quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.
c) a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.